giovedì 29 marzo 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE SU REDDITO MINIMO GARANTITO

Qui di seguito viene riportato il testo per articoli di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare, redatto a norma del punto 5 del 1° comma dell’art. 40 del Titolo III e dell’art. 63 del Titolo IX dello Statuto della Regione:

Art. 1
(Principi e finalità) 

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. In particolare, infatti, essa opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali, e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani (art.5 Statuto Regionale) e coordina ed indirizza, in concorso con lo Stato, le proprie attività a fini sociali (art.6 Statuto Regionale).

 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
 3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali, volti anche al cofinanziamento del “fondo regionale per il reddito minimo garantito” di cui all’art. 9 della presente legge.
4. La Regione inoltre predispone le misure e i provvedimenti necessari, sempre previa collaborazione con gli altri enti, finalizzati a rinvenire le relative risorse da destinare al fondo di cui all'art.9 perché il reddito minimo garantito possa essere una misura universale a domanda individuale garantita a tutti i cittadini che versino nelle condizioni previste per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.
5. La Regione inoltre promuove forme di collaborazione con il Governo nazionale e con gli istituti previdenziali e assicurativi nazionali che assicurano le prestazioni di indennità di disoccupazione o gli ammortizzatori sociali nei diversi settori, tese ad uniformare, in via sperimentale, per ciò che riguarda il territorio regionale, i diversi trattamenti facendo confluire le risorse nazionali o quelle gestite dai prefati enti assicurativi e previdenziali, pro quota e in relazione a quanto esborsato per i beneficiari residenti nel territorio regionale, nel “Fondo regionale per il reddito minimo garantito” di cui al successivo articolo 9.


Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)      “reddito minimo” quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b)      “disoccupati”, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c)     “inoccupati”, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d)      “lavoratori precariamente occupati”: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli artt.3,  4 e 5 del D.Lgs. 297/02 e successive modifiche;
e)       “centri per l'impiego”, le strutture previste dalla legge regionale n.29 del 1998, (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche;
f)        lavoratori “privi di retribuzione”, i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi della L. 53/00 art. 4 e successive modifiche


Art. 3
(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7.000,00 euro l’anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Detta somma riviene da quella che è la soglia di povertà per le zone del mezzogiorno rapportata alla annualità;
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7.000,00 euro l’anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In ogni caso coloro i quali nell'anno in corso percepiscono redditi in maniera discontinua avranno diritto a percepire il beneficio nei periodi di non lavoro, rimanendo sospesa la erogazione del detto sussidio nei periodi di lavoro a tempo determinato come previsto dal successivo articolo 7, comma 1 bis.
c) tanto nelle ipotesi di cui alla lettera a) che in quelle di cui alla lettera b), al beneficiario verrà riconosciuta una somma aggiuntiva di euro 1,000,00= annuali se con un figlio a carico e fino al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo. Detto aumento opererà, sempre per la somma di euro 1.000,00=, per ogni altro figlio fino al terzo compreso. Detti aumenti opereranno unicamente nel caso in cui il beneficiario sia parte di un nucleo familiare monopartentale.
2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.
3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.
4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.
5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’art.4 una quota di importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo pubblico, di cui all’art.9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venir meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 
6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
a)      garantire la circolazione gratuita previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale);
b)      favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c)      contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d)      garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e)      erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’art. 4, titolari di contratto di locazione.


Art. 4
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3:
a)      i disoccupati;
b)      gli inoccupati;
c)      i lavoratori precariamente occupati;
d)      i lavoratori privi di retribuzione.
2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
a)      residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b)      iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego;
c)      reddito personale imponibile non superiore a 8.000,00 euro nell’anno precedente (requisito valido per il solo primo anno di applicazione);
d) non essere a carico del coniuge o del convivente, salvo il caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore ad un ISEE di euro 6.180,00=;
e)      non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.


 Art. 5
 (Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza i quali provvederanno a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente.
2. Dopo la presentazione della domanda vi sarà la presa in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.
3. La Giunta regionale, con cadenza bimestrale, previa consultazione delle rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, dei servizi di integrazione lavoro disabili e degli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione, su base provinciale, dichiara i beneficiari che hanno accesso al reddito minimo garantito verificando unicamente il possesso dei requisiti di cui all’art.4 della presente legge.
4. Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 3, le Province adottano una specifica lista dei beneficiari delle prestazioni.
5. Giusta quanto previsto dagli articoli 3 e 4, a seguito della domanda, il beneficiario che rientri nei requisiti di cui all'art.4 maturerà il diritto soggettivo alla prestazione di cui alla presente legge.
6. Le Province presentano con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1.


Art. 6
 (inserimento lavorativo e formazione)

I fruitori degli aiuti di cui alla presente legge hanno la preferenza, a parità di condizioni, nell’accesso ai benefici in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale.
L’esercizio di tale diritto deve essere assicurato dalla Regione e dai comuni attraverso idonee misure di informazione e di formazione.


Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni e incentivo indiretto all'assunzione)

1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, o lavori in nero l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio a quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Si ha sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale;
3. Si ha decadenza dal beneficio al compimento dell’età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel rispetto della contrattazione nazionale del lavoro di settore sottoscritta dai sindacati maggiormente rappresentativi, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore agli 8.000,00 euro annui. Tuttavia, detta decadenza non opera per il primo anno di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o allorché si intraprenda una attività lavorativa di natura autonoma. Infatti, quale forma di incentivo indiretto alla occupazione o all'autoimpiego, l'equivalente della misura del reddito minimo – per il primo anno – con cadenza mensile verrà riconosciuta al datore di lavoro che assuma un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art.4 ovvero al beneficiario che intraprenda una attività lavorativa di natura autonoma.
5. Salvo il caso di giusta causa o giustificato motivo, qualora, tuttavia, il datore di lavoro licenzi il beneficiario allo scadere dell'anno (durante il quale è previsto il riconoscimento del suddetto beneficio e comunque entro un periodo inferiore ai tre anni dalla assunzione) ovvero qualora il secondo si dimetta (nel caso in cui dette dimissioni risultino indotte dal datore di lavoro quale forma elusiva della presente normativa), il primo perderà il diritto ad accedere a tale forma di incentivo per le successive assunzioni per un periodo pari a 5 anni.
6. In tali evenienze, al datore di lavoro verrà disposta la revoca dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
7. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.
8. Non opera la decadenza di cui al comma 3 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego medesimo attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze; la decadenza non opera altresì qualora la proposta, pur congrua, sia per un lavoro che dista oltre 60 chilometri dal luogo di residenza.
9. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni il centro per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.


Art. 8
(Regolamento regionale)

1. La Regione con proprio regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge;
c) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all’articolo 9 per ciò che attiene alla erogazione del reddito minimo.
d) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.
2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:
a)      il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
b)      i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi benefici.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

Per le finalità della presente legge è istituito un apposito capitolo ai fini della costituzione di un fondo denominato:“Fondo regionale per il reddito minimo garantito” con uno stanziamento iniziale pari ad euro 250.000.000,00 per l’anno 2012 e ad euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità successive, ferma restando la possibilità di implementazione ulteriore con apporti regionali o di altri enti come previsto dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5.
La Regione inoltre provvederà ad istituire con propria legge un apposito Fondo assicurativo gestito da un consiglio di amministrazione formato in maniera paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori nonché con l'aggiunta di un membro con specifiche e comprorvate qualità ed esperienze professionali che dovrà svolgere il ruolo di Presidente del suddetto Cda designato dal Consiglio Regionale con maggioranza dei due terzi. L'istituzione di detto fondo avrà la finalità di garantire l'erogazione del “reddito minimo” alle attuali generazioni e alle generazioni future.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l’importo di euro 250.000.000,00 relativo all’anno 2012, mediante i maggiori introiti rivenienti dalla ricontrattazione con le compagnie petrolifere delle royalties da esse dovute con riferimento alle concessioni allo sfruttamento in essere alla data di pubblicazione presente legge.
b) per l’importo pari ad euro 300.000.000.00, relativo alle successive annualità mediante la ricontrattazione delle medesime royalties con il governo nazionale.
3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito minimo garantito nell’ambito dei territori di loro competenza.


Art.10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).